Il giudice sportivo della Serie A, dopo la quindicesima giornata, ha comminato 9 ammende per le squadre:
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni seggiolini e tre bottigliette e numerosi bicchieri semi-pieni di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette e alcuni bicchieri di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica e tre bicchieri di plastica semi-pieni e nel recinto un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato alcuni oggetti di varia natura che finivano sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 118/369
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONAper avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato due bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.