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Coronavirus: De Luca proroga divieti fino al 14 aprile

Divieto di uscire fino al 14 Aprile. L’ ufficialità arriva con un’ordinanza pubblicata dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca sul Burc. Per favorire il contenimento del Coronavirus, il divieto in corso é esteso fino al 14 aprile 2020 in tutto il territorio della Regione Campania.

Ecco il testo dell’ordinanza estratto dal Burc Regione Campania:

ORDINANZA

  1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è
    prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si
    trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22
    marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed
    individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni
    di necessità o motivi di salute.
  2. E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
  • nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la
    necessità;
  • nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso
    nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
  1. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad
    esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione,
    per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio
    o dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al
    pubblico.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente
    provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con
    l’ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6,
    convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
  3. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al
    rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente
    Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della
    circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento – contestate all’atto
    dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate – e del rischio di contagio nella
    specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni
    e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
  4. Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell’osservanza delle
    misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di intensificare il
    monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l’intervento della Polizia Municipale nelle
    zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai
    fini della segnalazione all’ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente
    punto 5.