Home Calcio Serie A Napoli, ammenda dal giudice sportivo dopo la sfida alla Juventus

Napoli, ammenda dal giudice sportivo dopo la sfida alla Juventus

Il giudice sportivo della Serie A, dopo la quindicesima giornata, ha comminato 9 ammende per le squadre:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni seggiolini e tre bottigliette e numerosi bicchieri semi-pieni di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette e alcuni bicchieri di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica e tre bicchieri di plastica semi-pieni e nel recinto un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato alcuni oggetti di varia natura che finivano sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 118/369

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONAper avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato due bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.